PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 605 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 605-bis. - (Sequestro di persona di età minore di dodici anni). - Fuori dei casi previsti dall'articolo 630, chiunque priva della libertà personale un minore di dodici anni è punito con la reclusione da un anno a dieci anni.
      La pena è della reclusione fino a dodici anni, se il fatto è commesso:

          1) da un congiunto o da un familiare;

          2) da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni».